Leonardo Rosa

Immagine simbolica della Giustizia

Grazie all’applicazione di una Direttiva Europea due avvocati ferraresi riescono a far ottenere quanto dovuto alla vedova di un trasportatore estense ucciso a Bari nel 1982

Una vicenda dolorosa che riserva, pur nella sua drammaticità, un finale all’insegna della Giustizia. Per la cronaca dei fatti bisogna risalire al 1982, quando a Bari un tentativo di rapina sfociò in omicidio doloso. Vittima fu un trasportatore ferrarese, sposato, con due figli all’epoca minorenni.

Gli imputati vennero riconosciuti responsabili di vari reati, tra cui il concorso in omicidio volontario e condannati al risarcimento del danno a favore delle parti civili, ovvero la moglie della vittima. Risarcimento mai avvenuto poiché i condannati erano privi di qualsiasi garanzia patrimoniale, oltre che in stato di reclusione, pertanto qualsiasi azione volta al ristoro patrimoniale, al tempo, sarebbe risultata vana, oltre che dispendiosa.

I contenuti della Direttiva Europea 29/2004

Nel 2004, però, la Direttiva Europea n. 2004 del 29, impone agli Stati Membri di apprestare una tutela rimediale, di tipo indennitario, a beneficio delle vittime di reati violenti e intenzionali quando siano impossibilitate a ottenere il risarcimento del danno.

Lo Stato italiano, nel 2007, si attiva tardivamente e in maniera parziale, prevedendo un indennizzo solamente per i reati “violenti” commessi in Stati diversi rispetto a quello della vittima. Proprio a causa di ciò, nel 2016 l’Italia viene condannata per inadempimento dalla Corte di Giustizia UE. Il legislatore italiano si riattiva con la Legge n. 122 del 7 luglio 2016, ma, anche in questo caso, l’intervento è incompleto rispetto alla normativa comunitaria.

Le anomalie del recepimento dello Stato Italiano

Infatti l’art. 12, dedicato alle condizioni per l’ottenimento dell’indennizzo, alla lettera b, indica per l’ammissione alla domanda “che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autoredel reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità“. Escludendo, quindi, coloro che non hanno agito esecutivamente, nonostante la direttiva europea non preveda nulla di ciò, offrendo una tutela più ampia.

La svolta arriva durante il processo seguito dagli avvocati Ugo e Giorgio Ferroni (padre e figlio nda): a marzo di quest’anno il Tribunale di Roma riconosce a favore della vedova e dei figli del trasportatore ferrarese il diritto al risarcimento del danno a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per inadempimento dello Stato Italiano nell’adozione della direttiva Europea n. 29 del 2004 e, di conseguenza, riconosce come lo stesso Stato Italiano non abbia predisposto misure adeguate per le vittime di reato violento, così come determinate a livello comunitario.

La soddisfazione dei legali

Soddisfazione è stata espressa dai legali ferraresi: “Siamo soddisfatti per essere riusciti a far ottenere ad una madre non solo una notevole soddisfazione materiale, ma anche un riconoscimento morale dopo che da sola ha saputo crescere due minori in condizioni difficili. Ora speriamo che lo Stato si uniformi il prima possibile alla Direttiva Comunitaria perché, ancora oggi, tantissime vittime di reati violenti, oltre alla sofferenza per quanto patito, devono subire anche l’ingiustizia del mancato ristoro”.

 

Ufficio stampa

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